Prot. 92/2016
Visto il decreto di Mons. Mansueto Bianchi del 21 febbraio 2007 che di seguito trascriviamo integralmente
Inizio Trascrizione   – Visto il can. 1281 § 2 del Codice di diritto canonico,
visti i cann. 1291 e 1295, relativi alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con ulteriori determinazioni contenute nella Delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana,
viste le norme diocesane promulgate l’ 8 Aprile 1996,
udito il parere favorevole del Collegio dei Consultori, del Consiglio presbiterale e del Consiglio diocesano per gli Affari economici,
con il presente
DECRETO
stabilisco che sono da considerarsi atti di amministrazione straordinaria, per le persone giuridiche a me soggette:

  1. l’alienazione di beni immobili di qualunque valore,
  2. l’alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma stabilita dalla C.E.I. per gli atti al can. 1291 § 1,
  3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione,
  4. l’acquisto a titolo oneroso di immobili,
  5. la mutazione della destinazione d’uso degli immobili,
  6. l’accettazione di donazioni, eredità e legati,
  7. la rinunzia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere,
  8. l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore,
  9. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale,
  10. l’inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali,
  11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo
  12. la costituzione di un ramo di attività ONLUS,
  13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche,
  14. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato,
  15. l’assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale,
  16. l’introduzione di un giudizio davanti ai collegi arbitrali, le autorità giudiziarie e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato,
  17. per le parrocchie, l’ospitalità permanente a qualsiasi persone non facente parte del clero parrocchiale, Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l’autorizzazione scritta della competente autorità diocesana. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell’ente.
  18. All’Istituto diocesano per il sostentamento del Clero di Pistoia si applicano

esclusivamente i summenzionati nn. 1, 10,11,12,15 e 16.
Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l’Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita della Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13 e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri.
Pistoia, 21 Febbraio 2007
 
Il Cancelliere Vescovile                                           + Mansueto Bianchi
Mons. Aldemiro Cinotti                                            Vescovo          –  Fine trascrizione
 
Ne confermiamo la validità e ne ordiniamo la trasmissione all’Ufficio Territoriale del Governo.
Dato a Pistoia, dal Palazzo Vescovile il 15 maggio 2016
Fausto Tardelli
Vescovo
 
   Don Roberto Breschi
Cancelliere vescovile